Con il DDL 1004 il Parlamento italiano sta per consegnare il Paese al sionismo ebreo - Russia News / Новости России

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Pubblicato il Settembre 22nd, 2026 | Da Redazione Russia News

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Con il DDL 1004 il Parlamento italiano sta per consegnare il Paese al sionismo ebreo

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Possiamo criticare il presidente del Consiglio e i suoi ministri. Possiamo criticare anche il capo dello Stato, senza che nessuno ci accusi di essere contro l’Italia. Possiamo pure criticare il Papa: del resto in tanti hanno preso nel passato di mira Francesco, anche nelle gerarchie ecclesiastiche, senza che nessuno li accusasse di essere contro la Chiesa o i cristiani. Eppure, presto, potremmo essere accusati di antisemitismo per aver criticato Israele e il suo operato.

Si tratta del Disegno di Legge n. 1004 (“Contrasto all’antisemitismo“), presentato al Senato dal capogruppo della Lega Salvini, Massimiliano Romeo, introduce disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’antisemitismo tramite l’adozione ufficiale della definizione operativa dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Il testo è stato approvato al Senato a marzo 2026 con un dibattito che ha visto la divisione delle opposizioni (con l’astensione o il voto favorevole di parte del Partito Democratico e il voto contrario di M5S e AVS). Dopo il passaggio in Commissione Affari Costituzionali, il provvedimento è stato calendarizzato per l’esame alla Camera a inizio autunno 2026.

Le critiche

Libertà di espressione: Organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, intellettuali e movimenti politici denunciano il rischio che l’adozione acritica dei parametri IHRA possa sovrapporre gli atti di antisemitismo con la legittima critica politica alle azioni e alle politiche dello Stato d’Israele, limitando la libertà di dissenso.

Il testo integrale del Disegno di legge n. 1004 – Legislatura 19ª

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

2. La presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a:

a) creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, avuto riguardo sia ai crimini d’odio che agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;

b) prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d’odio antisemita sulla rete internet, anche attraverso l’aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme di social media nonché mediante sistemi di segnalazione e rimozione, uniformi ed efficienti, dei relativi contenuti;

c) elaborare apposite linee guida sul contrasto all’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;

d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché circa i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli Ebrei, ivi incluse le possibili teorie complottistiche che ne possono derivare;

e) dare rilievo all’educazione interculturale e al rispetto delle diversità all’interno del curricolo di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico, al fine di combattere gli stereotipi e i pregiudizi di cui alla lettera d);

f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all’articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell’atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali;

g) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell’antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d’odio antisemiti;

h) promuovere, nell’ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell’antisemitismo, come definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, di cui all’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

RED

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